LINEE GUIDA NAZIONALI
PER L’ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Le principali novità:
a) Tutte le nuove misure entreranno in vigore il 1° ottobre 2015.
b) Il nuovo modello di APE sarà uguale per tutto il territorio nazionale.
c) Le classi energetiche saranno dieci. Dalla A4, la migliore, si passerà via via alla G, la peggiore.
d) Il certificatore dovrà effettuare obbligatoriamente almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare (testimoniato da una dichiarazione firmata dal cliente);
e) Il certificatore dovrà indicare nell’APE le proposte per migliorare l’efficienza energetica, consigliando ad esempio interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica ed informando l’interessato sugli incentivi disponibili per realizzarli.
f) Nuovo schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici.
g) L’APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 e successive modificazioni sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'APE.
h) Invio telematico di tutti i certificati redatti, le regioni e le province autonome effettueranno dei controlli della qualità dell’attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori. (l’invio potrebbe essere a pagamento come accade in alcune regioni, i notai vogliono copia dell’avvenuto pagamento per l’invio.). Successivamente le regioni mandano gli attestati ad un unico registro nazionale. Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente.
i) In relazione alle diverse condizioni al contorno in cui si realizza la procedura di attestazione della prestazione energetica, il soggetto certificatore presenta al richiedente, mediante apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in termini di qualità e di costo, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole. Il richiedente sottoscrive, per presa visione, tale informativa e la scelta conseguente operata.
j) Il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).
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