Certificazione energetica degli edifici, il nuovo APE arriverà il 1° ottobre

Attestato unico nazionale, 10 classi energetiche, obbligo per il certificatore di effettuare almeno un sopralluogo

D.M. 26.06.2015 - Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 

 

LINEE GUIDA NAZIONALI

PER L’ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Le principali novità:

 

a)      Tutte le nuove misure entreranno in vigore il 1° ottobre 2015.

b)     Il nuovo modello di APE sarà uguale per tutto il territorio nazionale. 

c)      Le classi energetiche saranno dieci. Dalla A4, la migliore, si passerà via via alla G, la peggiore.

d)     Il certificatore dovrà effettuare obbligatoriamente almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare (testimoniato da una dichiarazione firmata dal cliente);

 

e)      Il certificatore dovrà indicare nell’APE le proposte per migliorare l’efficienza energetica, consigliando ad esempio interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica ed informando l’interessato sugli incentivi disponibili per realizzarli.

 

f)       Nuovo schema di annuncio di vendita e locazione che uniforma le informazioni sulla qualità energetica degli edifici.

  

g)      L’APE ha una validità temporale massima di  dieci  anni  a  partire  dal  suo  rilascio  ed  è  aggiornato  a  ogni  intervento  di  ristrutturazione  o  riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe  energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.  La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle  prescrizioni  per  le  operazioni  di  controllo  di  efficienza  energetica  degli  impianti  tecnici dell'edificio,  in  particolare  per  gli  impianti  termici. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui  è  prevista  la  prima  scadenza  non  rispettata  per  le  predette  operazioni  di  controllo  di  efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio  2014  e  successive  modificazioni  sono  allegati,  in  originale,    in  copia  cartacea  o  in  formato elettronico, all'APE.

 

h)     Invio telematico di tutti i certificati redatti, le regioni e le province autonome effettueranno dei controlli della qualità dell’attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori. (l’invio potrebbe essere a pagamento come accade in alcune regioni, i notai vogliono copia dell’avvenuto pagamento per l’invio.). Successivamente le regioni mandano gli attestati ad un unico registro nazionale. Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, della copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, il soggetto certificatore procede alla consegna dell’APE al richiedente.

 

i)       In relazione alle diverse condizioni al contorno in cui si realizza la procedura di attestazione della prestazione energetica, il soggetto certificatore presenta al richiedente, mediante apposita informativa, tutte le opzioni che sono consentite per accedere al servizio in termini di qualità e di costo, al fine di consentire al medesimo una scelta consapevole. Il richiedente sottoscrive, per presa visione, tale informativa e la scelta conseguente operata.

 

j)       Il decreto richiama esplicitamente l’articolo 15 del Dlgs 192/2005, relativo alle sanzioni a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto), del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dell’APE al Comune), del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dell’APE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).

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